FlightCompensations
Diritti dei passeggeri UE

Volo in ritardo? Le spettano fino a 600 euro di risarcimento.

Se arriva alla Sua destinazione finale con almeno tre ore di ritardo, il Regolamento europeo 261/2004 Le riconosce in molti casi una compensazione pecuniaria forfettaria — indipendente dal prezzo del biglietto e in aggiunta all’assistenza in aeroporto.

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Quando ha diritto al risarcimento?

Ciò che conta non è la partenza in ritardo, ma l’arrivo: se raggiunge la Sua destinazione finale con almeno tre ore di ritardo rispetto all’orario previsto, scatta la compensazione dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 — così ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Sturgeon. Il Regolamento si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’UE e ai voli verso l’UE operati da una compagnia con sede nell’UE. Nelle coincidenze acquistate con un’unica prenotazione conta il ritardo alla destinazione finale dell’intero viaggio.

A quanto ammonta il risarcimento?

L’importo dipende esclusivamente dalla distanza del volo, non dal prezzo del Suo biglietto:

  • • 250 euro per i voli fino a 1.500 km
  • • 400 euro per i voli tra 1.500 e 3.500 km e per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km
  • • 600 euro per i voli oltre 3.500 km (con un ritardo tra 3 e 4 ore la compagnia può ridurre l’importo del 50 %)

Per i voli che rientrano nel regime britannico UK261, successore del Regolamento europeo, valgono gli importi di £220, £350 e £520 secondo gli stessi principi.

Circostanze eccezionali: l’onere della prova è della compagnia

La compagnia aerea è esonerata dal pagamento solo se dimostra che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare neppure adottando tutte le misure del caso — per esempio condizioni meteorologiche estreme o provvedimenti delle autorità. L’onere della prova è interamente a carico della compagnia. È importante sapere che i guasti tecnici ordinari rientrano nel normale rischio d’impresa e restano a carico del vettore. Anche uno sciopero del personale della compagnia stessa, secondo la giurisprudenza della CGUE, di regola non costituisce una circostanza eccezionale. Diverso è di norma il caso di uno sciopero dei controllori di volo o di soggetti terzi, come il personale aeroportuale.

Come far valere il Suo diritto in Italia

Se la compagnia non paga spontaneamente, in Italia ha diverse strade a disposizione:

  • • Reclamo all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), l’autorità competente per la tutela dei diritti dei passeggeri
  • • Tentativo di conciliazione presso gli organismi ADR riconosciuti, una via extragiudiziale rapida e a basso costo
  • • Ricorso al Giudice di Pace per le piccole controversie, spesso senza obbligo di avvocato per importi contenuti

Attenzione ai termini: i tribunali italiani hanno generalmente applicato un termine di circa due anni (talvolta 26 mesi ai sensi del Codice della Navigazione) — non aspetti. Conservi carta d’imbarco, conferma di prenotazione e ricevute di pasti o hotel.

Quanto costa il servizio?

La verifica è gratuita. Solo in caso di successo applichiamo una commissione fissa di 39 € — Lei riceve il risarcimento senza cedere percentuali. Nessun successo, nessuna commissione.

Domande frequenti

Conta il ritardo alla partenza o all’arrivo?

All’arrivo alla destinazione finale. Se il Suo volo parte in ritardo ma atterra con meno di tre ore di ritardo, di regola non sussiste il diritto alla compensazione pecuniaria.

Ho diritto al risarcimento in caso di maltempo?

Il meteo estremo può essere una circostanza eccezionale — ma la compagnia deve dimostrare concretamente che proprio quelle condizioni hanno reso inevitabile il ritardo. L’assistenza, come pasti e bevande, Le spetta comunque.

Entro quanto tempo posso agire?

I termini in Italia sono brevi: i tribunali hanno generalmente applicato circa due anni, talvolta 26 mesi ai sensi del Codice della Navigazione. Dopo la scadenza la compagnia può rifiutare il pagamento — verifichi quindi il Suo volo il prima possibile.

Il diritto vale anche per le coincidenze perse?

Sì: se tutti i voli erano compresi in un’unica prenotazione e per questo ha raggiunto la destinazione finale con almeno tre ore di ritardo, per il calcolo del risarcimento può contare l’intera tratta.

Fonti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32004R0261 · https://www.enac.gov.it

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